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	<title>Studio Lanzetti &#187; Equitalia</title>
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		<title>Dilazione delle somme iscritte a ruolo &#8211; Nuove regole Equitalia per gli importi fino a 50.000,00 euro</title>
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		<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 10:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>st.lanzetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equitalia]]></category>

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		<description><![CDATA[Dilazione delle somme iscritte a ruolo &#8211; Nuove regole Equitalia per gli importi fino a 50.000,00 euro: La vigente normativa (art. 19 del DPR 602/73) prevede che le somme richieste mediante cartella di pagamento o accertamento “esecutivo” possano essere dilazionate fino ad un massimo di 72 rate mensili. Ciascuna rata, salvo situazioni eccezionali, non può essere inferiore a 100,00 euro ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dilazione delle somme iscritte a ruolo &#8211; Nuove regole Equitalia per gli importi fino a 50.000,00 euro:</p>
<p>La vigente normativa (art. 19 del DPR 602/73) prevede che le somme richieste mediante cartella di pagamento o accertamento “esecutivo” possano essere dilazionate fino ad un massimo di <b>72 rate mensili</b>.</p>
<p>Ciascuna rata, salvo situazioni eccezionali, non può essere inferiore a 100,00 euro e, per l’accesso alla dilazione, non è <b>mai</b> richiesta la <b>prestazione di garanzia </b>sotto forma di ipoteca o di fideiussione bancaria, a prescindere dall’entità del debito che si intende dilazionare.</p>
<p>Tale istituto opera per qualsiasi tipo di imposta e per i contributi previdenziali, quindi può riguardare, ad esempio, l’IRPEF, l’IRES, l’IVA, l’imposta di registro, l’IMU e i contributi INPS.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La disciplina della rateazione delle somme in oggetto richiede che il debitore dimostri lo stato di <b>temporanea difficoltà finanziaria</b>.</p>
<p>Poiché il dettato legislativo si limita ad affermare tale necessità, Equitalia, con varie direttive che si so­no succedute negli anni, ha specificato quale documentazione i debitori devono produrre per accedere alla dilazione.</p>
<p>Equitalia, con il comunicato stampa dell’8.5.2013, ha reso noto che per i debiti di importo <b>fino a 50.000,00 euro</b> la rateazione verrà concessa su <b>semplice richiesta</b> di parte, senza il bisogno di produrre alcuna documentazione comprovante la difficoltà finanziaria.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Occorre evidenziare che se viene concessa la rateazione il debitore non è più considerato moroso, quindi non è possibile l’iscrizione di ipoteca sugli immobili, in ogni caso inibita per i debiti di importo complessivo fino a 20.000,00 euro.</p>
<p>Il debitore può presentare la domanda di dilazione presso gli sportelli di Equitalia nonostante sia spirato il termine di 60 giorni per il pagamento delle somme richieste con la cartella di pagamento o l’accertamento “esecutivo”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Di norma, la dilazione prevede rate di importo costante, ma il debitore può chiedere l’applicazione di rate di importo variabile crescente per ogni anno, nella prospettiva di un miglioramento futuro della situazione economica.</p>
<p><a href="http://www.studiolanzetti.it/wp-content/uploads/2013/06/RATEAZIONE-SOMME-ISCRITTE-A-RUOLO.pdf">RATEAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO</a></p>
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