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	<title>Studio Lanzetti</title>
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	<description>Commercialista in Torino</description>
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		<title>Nuovo redditometro</title>
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		<pubDate>Wed, 02 Apr 2014 08:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>st.lanzetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redditometro]]></category>

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		<description><![CDATA[1 premessa L’art. 38 del DPR 600/73 stabilisce che il reddito complessivo delle persone fisiche può essere determinato dall’Agenzia delle Entrate mediante il c.d. “redditometro”, che consiste in una quantifi­ca­zione presuntiva del reddito fondata sull’assunto in base al quale l’entità delle spese sostenute nel corso dell’anno dal contribuente deve essere coerente con il reddito dichiarato. L’art. 22 del DL 31.5.2010 n. ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>1 premessa</p>
<p>L’art. 38 del DPR 600/73 stabilisce che il reddito complessivo delle persone fisiche può essere determinato dall’Agenzia delle Entrate mediante il c.d. “redditometro”, che consiste in una quantifi­ca­zione presuntiva del reddito fondata sull’assunto in base al quale l’entità delle spese sostenute nel corso dell’anno dal contribuente deve essere coerente con il reddito dichiarato.</p>
<p>L’art. 22 del DL 31.5.2010 n. 78, conv. L. 30.7.2010 n. 122, ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina del “redditometro”. </p>
<p>Con il DM 24.12.2012 sono state emanate le disposizioni attuative della nuova disciplina e l’Agenzia delle Entrate, con le circ. 31.7.2013 n. 24 e 11.3.2014 n. 6, ha fornito numerosi chiarimenti ufficiali sull’ambito appli­cativo del c.d. “nuovo redditometro”.</p>
<p>Si evidenzia che tale tipologia di accertamento:</p>
<ul>
<li>è possibile solo se tra il reddito dichiarato dal contribuente e quello accertato dall’Agenzia delle Entrate sussiste, anche per un solo anno, uno scostamento del 20%;</li>
<li>opera solo a partire dai controlli sull’anno 2009, in quanto per le annualità precedenti trovano ancora applicazione i coefficienti presuntivi di reddito disciplinati dal DM 10.9.92 (c.d. “vecchio redditometro”).</li>
</ul>
<p>2 procedimento</p>
<p>L’Agenzia delle Entrate non può, una volta esaminata la posizione fiscale del contribuente, pro­ce­de­re subito con la notifica dell’avviso di accertamento, ma deve, a pena di nullità del medesimo, instaurare un preventivo contraddittorio.</p>
<p>In virtù di ciò, non è automatico che dal controllo scaturisca l’accertamento, siccome il contri­buen­te può, ancor prima di tale momento, dimostrare che l’entità del reddito dichiarato è coerente con le spese a vario titolo sostenute.</p>
<p>Se viene notificato l’accertamento, rimane impregiudicata la facoltà di proporre ricorso dinanzi alla Commissione tributaria, contestando in ogni modo la quantificazione reddituale presunta dall’Agen­zia delle Entrate.</p>
<p>È importante rammentare che nell’ac­cer­tamento vanno indicati i motivi per cui le deduzioni difensive del contribuente non sono state condivise dal funzionario.</p>
<p>Il contraddittorio verrà focalizzato:</p>
<ul>
<li>sui dati “certi” così come risultanti dalle banche dati, perciò, principalmente, sulle spese la cui esistenza non è messa in discussione;</li>
<li>sulle spese presunte legate al mantenimento di beni nella disponibilità del con­tribuente;</li>
<li>sull’eventuale “fitto figurativo”;</li>
<li>sulla quota di incremento patrimoniale attribuibile nell’anno;</li>
<li>sulla quota di risparmio formatasi nell’anno.</li>
</ul>
<p><a href="http://www.studiolanzetti.it/wp-content/uploads/2014/04/CIRCOLARE-N.-6-NUOVO-REDDITOMETRO.pdf">CIRCOLARE N. 6 NUOVO REDDITOMETRO</a></p>
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		<item>
		<title>Nuovo contratto di locazione</title>
		<link>https://www.studiolanzetti.it/2014/04/nuovo-contratto-di-locazione/</link>
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		<pubDate>Wed, 02 Apr 2014 08:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>st.lanzetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Locazioni]]></category>

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		<description><![CDATA[1 premessa A breve diventeranno operative alcune novità concernenti i contratti di locazione e affitto di beni immobili. In particolare, salvo il previsto regime transitorio: dall’1.2.2014, per il versamento dell’imposta di registro e di altri tributi minori, derivanti dalla registrazione del contratto di locazione o affitto immobiliare, occorre utilizzare il modello “F24 ELIDE”; dal 3.2.2014, per la registrazione del contratto di ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>1 premessa</p>
<p>A breve diventeranno operative alcune novità concernenti i contratti di locazione e affitto di beni immobili.</p>
<p>In particolare, salvo il previsto regime transitorio:</p>
<ul>
<li>dall’1.2.2014, per il versamento dell’imposta di registro e di altri tributi minori, derivanti dalla registrazione del contratto di locazione o affitto immobiliare, occorre utilizzare il modello “F24 ELIDE”;</li>
<li>dal 3.2.2014, per la registrazione del contratto di locazione o affitto immobiliare (ed altri adempimenti relativi al medesimo contratto), occorre utilizzare il nuovo “modello RLI”.</li>
</ul>
<p>2 Nuovo modello di registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili</p>
<p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 10.1.2014 n. 2970 è stato approvato il nuovo “modello RLI”, con le relative istruzioni di compilazione, da utilizzare per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili e per effettuare gli adempimenti fiscali connessi.<a href="http://www.studiolanzetti.it/wp-content/uploads/2014/04/CIRCOLARE-N.-5-NUOVO-CONTRATTO-LOCAZIONE.pdf">CIRCOLARE N. 5 NUOVO CONTRATTO LOCAZIONE</a></p>
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		<title>Locazione affitto immobili</title>
		<link>https://www.studiolanzetti.it/2014/02/locazione-affitto-immobili/</link>
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		<pubDate>Tue, 04 Feb 2014 11:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>st.lanzetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Locazioni]]></category>

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		<description><![CDATA[Locazione e affitto di beni immobili &#8211; Nuovo modello di registrazione &#8211; Pagamento dei tributi con il modello “F24 ELIDE” Locazione ed affitto immonili 1 premessa &#160; A breve diventeranno operative alcune novità concernenti i contratti di locazione e affitto di beni immobili. &#160; In particolare, salvo il previsto regime transitorio: &#160; dall’1.2.2014, per il versamento dell’imposta di registro e di ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1></h1>
<p><strong>Locazione e affitto di beni immobili &#8211; Nuovo modello di registrazione &#8211; Pagamento dei tributi con il modello “F24 ELIDE”</strong></p>
<p><a href="http://www.studiolanzetti.it/wp-content/uploads/2014/02/Locazione-ed-affitto-immonili.pdf">Locazione ed affitto immonili</a></p>
<p>1 premessa</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A breve diventeranno operative alcune novità concernenti i contratti di locazione e affitto di beni immobili.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In particolare, salvo il previsto regime transitorio:</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>dall’1.2.2014, per il versamento dell’imposta di registro e di altri tributi minori, derivanti dalla registrazione del contratto di locazione o affitto immobiliare, occorre utilizzare il modello “F24 ELIDE”;</li>
<li>dal 3.2.2014, per la registrazione del contratto di locazione o affitto immobiliare (ed altri adempimenti relativi al medesimo contratto), occorre utilizzare il nuovo “modello RLI”.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>2 Nuovo modello di registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Legge stabilità 2014</title>
		<link>https://www.studiolanzetti.it/2014/02/136/</link>
		<comments>https://www.studiolanzetti.it/2014/02/136/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2014 11:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>st.lanzetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legge stabilità]]></category>

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		<description><![CDATA[Legge di stabilità 2014 (L. 27.12.2013 n. 147) - Principali novità fiscali Legge stabilità 2014  1. Premessa Con la L. 27.12.2013 n. 147 è stata emanata la “legge di stabilità per il 2014”, entrata in vigore l’1.1.2014.Prima ancora della relativa entrata in vigore, alcune disposizioni sono state modificate dal DL 30.12.2013 n. 151, entrato in vigore il 31.12.2013. 2 sintesi delle ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>Legge di stabilità 2014 (L. 27.12.2013 n. 147) -</b><b> Principali novità fiscali</b></p>
<p><a href="http://www.studiolanzetti.it/wp-content/uploads/2014/02/Legge-stabilità-2014.pdf">Legge stabilità 2014</a> </p>
<p>1. Premessa</p>
<p>Con la L. 27.12.2013 n. 147 è stata emanata la “legge di stabilità per il 2014”, entrata in vigore l’1.1.2014.Prima ancora della relativa entrata in vigore, alcune disposizioni sono state modificate dal DL 30.12.2013 n. 151, entrato in vigore il 31.12.2013.</p>
<p>2 sintesi delle principali novità in materia fiscale: di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale, contenute nella legge di stabilità 2014. </p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="123">
<p align="center"><b>ARGOMENTO</b></p>
</td>
<td valign="top" width="462">
<p align="center"><b>SINTESI DELLE NOVITÀ</b></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="123">
<p align="center">Detrazioni IRPEF per redditi di lavoro dipendente e assimilati</p>
</td>
<td valign="top" width="462">A decorrere dall’1.1.2014, vengono incrementate le detrazioni IRPEF spet­tan­ti ai titolari di:</p>
<ul>
<li>redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni);</li>
<li>alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente (es. compensi dei soci la­vo­ra­tori delle cooperative, borse di studio, compensi per rapporti di col­la­bo­ra­zione coordinata e continuativa, compresi i contratti di “lavoro a progetto”).</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Gli incrementi delle detrazioni spettano ai titolari di un reddito complessivo fino a 55.000,00 euro, in misura inversamente proporzionale all’aumentare del reddito, sulla base di apposite formule matematiche.</p>
<p>Le nuove detrazioni devono essere applicate dai sostituti d’imposta che erogano redditi di lavoro dipendente o i previsti redditi assimilati, in sede di effettuazione delle ritenute.</td>
</tr>
<tr>
<td width="123">
<p align="center">Detrazioni IRPEF per oneri</p>
</td>
<td valign="top" width="462">Viene previsto il riordino, entro il 31.1.2014, delle detrazioni IRPEF del 19% per oneri, disciplinate dall’art. 15 co. 1 del TUIR e da altre norme ad esso riconducibili.Qualora entro tale termine non vengano adottati i provvedi­menti di riordino, la misura della detrazione IRPEF è ridotta:</p>
<ul>
<li>dal 19% al 18%, per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2013;</li>
<li>al 17%, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2014.</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="123">
<p align="center">Detrazioni IRPEF per interventi di recupero edilizio</p>
</td>
<td valign="top" width="462">Per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio, la detrazione IRPEF è pari al:</p>
<ul>
<li>50%, per le spese sostenute dal 26.6.2012 al 31.12.2014;</li>
<li>40%, per le spese sostenute dall’1.1.2015 al 31.12.2015.</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="123">
<p align="center">Detrazione IRPEF per acquisto di mobili ed elettrodomestici</p>
</td>
<td valign="top" width="462">La detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elet­tro­do­mesti­ci (con determinate caratteristiche), finalizzati all’arredo dell’immobile og­­getto di interventi di recupero edilizio, si applica alle spese sostenute fino al 31.12.2014.</td>
</tr>
<tr>
<td width="123">
<p align="center">Detrazioni IRPEF/IRES per interventi di riqualificazione energetica</p>
</td>
<td valign="top" width="462">Per gli interventi di riqualificazione energe­tica degli edifi­ci, spetta una detra­zio­ne IRPEF/IRES del:</p>
<ul>
<li>65%, per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2014;</li>
<li>50%, per le spese sostenute dall’1.1.2015 al 31.12.2015.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali, oppure per gli interventi che interessino tutte le unità immobilia­ri di cui si compone il sin­go­lo condominio, la detrazione è stabilita nella misura del:</p>
<ul>
<li>65%, per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 30.6.2015;</li>
<li>50%, per le spese sostenute dall’1.7.2015 al 30.6.2016.</li>
</ul>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Dilazione delle somme iscritte a ruolo &#8211; Nuove regole Equitalia per gli importi fino a 50.000,00 euro</title>
		<link>https://www.studiolanzetti.it/2013/06/dilazione-delle-somme-iscritte-a-ruolo-nuove-regole-equitalia-per-gli-importi-fino-a-50-00000-euro/</link>
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		<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 10:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>st.lanzetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equitalia]]></category>

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		<description><![CDATA[Dilazione delle somme iscritte a ruolo &#8211; Nuove regole Equitalia per gli importi fino a 50.000,00 euro: La vigente normativa (art. 19 del DPR 602/73) prevede che le somme richieste mediante cartella di pagamento o accertamento “esecutivo” possano essere dilazionate fino ad un massimo di 72 rate mensili. Ciascuna rata, salvo situazioni eccezionali, non può essere inferiore a 100,00 euro ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dilazione delle somme iscritte a ruolo &#8211; Nuove regole Equitalia per gli importi fino a 50.000,00 euro:</p>
<p>La vigente normativa (art. 19 del DPR 602/73) prevede che le somme richieste mediante cartella di pagamento o accertamento “esecutivo” possano essere dilazionate fino ad un massimo di <b>72 rate mensili</b>.</p>
<p>Ciascuna rata, salvo situazioni eccezionali, non può essere inferiore a 100,00 euro e, per l’accesso alla dilazione, non è <b>mai</b> richiesta la <b>prestazione di garanzia </b>sotto forma di ipoteca o di fideiussione bancaria, a prescindere dall’entità del debito che si intende dilazionare.</p>
<p>Tale istituto opera per qualsiasi tipo di imposta e per i contributi previdenziali, quindi può riguardare, ad esempio, l’IRPEF, l’IRES, l’IVA, l’imposta di registro, l’IMU e i contributi INPS.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La disciplina della rateazione delle somme in oggetto richiede che il debitore dimostri lo stato di <b>temporanea difficoltà finanziaria</b>.</p>
<p>Poiché il dettato legislativo si limita ad affermare tale necessità, Equitalia, con varie direttive che si so­no succedute negli anni, ha specificato quale documentazione i debitori devono produrre per accedere alla dilazione.</p>
<p>Equitalia, con il comunicato stampa dell’8.5.2013, ha reso noto che per i debiti di importo <b>fino a 50.000,00 euro</b> la rateazione verrà concessa su <b>semplice richiesta</b> di parte, senza il bisogno di produrre alcuna documentazione comprovante la difficoltà finanziaria.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Occorre evidenziare che se viene concessa la rateazione il debitore non è più considerato moroso, quindi non è possibile l’iscrizione di ipoteca sugli immobili, in ogni caso inibita per i debiti di importo complessivo fino a 20.000,00 euro.</p>
<p>Il debitore può presentare la domanda di dilazione presso gli sportelli di Equitalia nonostante sia spirato il termine di 60 giorni per il pagamento delle somme richieste con la cartella di pagamento o l’accertamento “esecutivo”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Di norma, la dilazione prevede rate di importo costante, ma il debitore può chiedere l’applicazione di rate di importo variabile crescente per ogni anno, nella prospettiva di un miglioramento futuro della situazione economica.</p>
<p><a href="http://www.studiolanzetti.it/wp-content/uploads/2013/06/RATEAZIONE-SOMME-ISCRITTE-A-RUOLO.pdf">RATEAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO</a></p>
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		</item>
		<item>
		<title>Novità in materia di versamento IMU 2013</title>
		<link>https://www.studiolanzetti.it/2013/06/novita-in-materia-di-versamento-imu-2013/</link>
		<comments>https://www.studiolanzetti.it/2013/06/novita-in-materia-di-versamento-imu-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 10:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>st.lanzetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiolanzetti.it/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Novità in materia di versamento dell’IMU per il 2013: Con gli artt. 1 e 2 del DL 21.5.2013 n. 54 (pubblicato sulla G.U. 21.5.2013 n. 117), è stato sospeso il pagamento della prima rata dell’IMU dovuta per il 2013 per alcune tipologie di immobili. &#160; Con l’art. 10 del DL 8.4.2013 n. 35, in corso di conversione in legge, ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Novità in materia di versamento dell’IMU per il 2013:</p>
<p>Con gli artt. 1 e 2 del DL 21.5.2013 n. 54 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> 21.5.2013 n. 117), è stato <b>sospeso</b> il pagamento della <b>prima rata dell’IMU</b> dovuta per il 2013 per <b>alcune tipologie di immobili</b>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Con l’art. 10 del DL 8.4.2013 n. 35, in corso di conversione in legge, vengono invece disciplinate le modalità per la <b>determinazione</b> dell’eventuale prima rata dell’IMU dovuta per il 2013.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tali disposizioni sono state oggetto di chiarimenti con la circ. Min. Economia e Finanze 23.5.2013 n. 2/DF.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Inoltre, con la ris. 21.5.2013 n. 33, l’Agenzia delle Entrate ha approvato <b>nuovi codici tributo</b> per il versamento dell’IMU relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D”, per effetto delle novità applicabili nel 2013 a tale categoria di immobili.</p>
<p><b><i>Entrata in vigore e conversione in legge</i></b></p>
<p>Il DL 35/2013 è entrato in vigore il <b>9.4.2013</b> e dovrà essere convertito in legge entro il 7.6.2013.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il DL 54/2013, invece, è entrato in vigore il <b>22.5.2013</b> e dovrà essere convertito in legge entro il 20.7.2013.</p>
<p>2 Sospensione della prima rata dell’IMU per alcune tipologie di immobili</p>
<p>In attesa di una complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio im­mo­bi­­liare, il DL 54/2013<b> sospende</b> il <b>versamento </b>della <b>prima rata </b>dell’IMU dovuta per il 2013, sca­den­te il 17.6.2013 (in quanto il giorno 16 cade di domenica), in relazione alle seguenti tipologie di immobili:</p>
<ul>
<li><b>abitazioni principali</b> e relative pertinenze, ad <b>esclusione </b>degli immobili iscritti in Catasto nelle categorie <b>A/1</b> (abitazioni signorili), <b>A/8</b> (ville) e <b>A/9</b> (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), vale a dire nelle categorie preposte al censimento dei fabbricati di maggior pregio;</li>
<li>unità immobiliari appartenenti alle <b>cooperative edilizie </b>a<b> proprietà indivisa</b>, adibite ad <b>abitazione principale</b> dai soci assegnatari, e relative pertinenze;</li>
<li>alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (<b>IACP</b>) o dagli <b>enti </b>di<b> edilizia residenziale pubblica</b>, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;</li>
<li><b>terreni agricoli </b>e <b>fabbricati rurali</b>, di cui all’art. 13 co. 4, 5 e 8 del DL 201/2011.</li>
</ul>
<p><a href="http://www.studiolanzetti.it/wp-content/uploads/2013/06/CIRCOLARE-N.-4-IMU-2013.pdf">CIRCOLARE N. 4 IMU 2013</a></p>
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		</item>
		<item>
		<title>Documentazione per dichiarazioni dei redditi per il 2012 (modelli UNICO 2013) ,</title>
		<link>https://www.studiolanzetti.it/2013/04/documentazione-per-dichiarazioni-dei-redditi-per-il-2012-modelli-unico-2013/</link>
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		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 08:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>st.lanzetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[unico]]></category>

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		<description><![CDATA[Di seguito abbiamo predisposto una scheda che riepiloga i dati e le informazioni necessarie al no­stro Studio per la compilazione della dichiarazione dei redditi modello UNICO 2013, relativa all’an­no 2012, delle persone fisiche. Per i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo professionale, gli imprenditori individuali e le società di persone, si vedano anche le schede successive. &#160; Lo Studio ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Di seguito abbiamo predisposto una scheda che riepiloga i dati e le informazioni necessarie al no­stro Studio per la compilazione della dichiarazione dei redditi modello UNICO 2013, relativa all’an­no 2012, delle persone fisiche.</p>
<p>Per i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo professionale, gli imprenditori individuali e le società di persone, si vedano anche le schede successive.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Lo Studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento.</p>
<p><a href="http://www.studiolanzetti.it/wp-content/uploads/2013/04/CIRCOLARE_N._3_DOCUMENTI_PER_UNICO_2013.pdf">CIRCOLARE_N._3_DOCUMENTI_PER_UNICO_2013</a></p>
<p align="center"> </p>
<p align="center"><b>MODELLO UNICO 2013 &#8211; PERSONE FISICHE</b></p>
<p align="center"><b>SCHEDA RICHIESTA INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE</b></p>
<p> Nome e cognome cliente &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.…………………………………….</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>variazioni dati anagrafici dichiarante/coniuge/familiari a carico (indicazione dei figli di età inferiore a 3 anni, degli eventuali figli portatori di <i>handicap</i>, dei mesi in cui il familiare è a carico e della relativa percentuale); eventuale sentenza di separazione o divorzio;</li>
<li>documentazione prevista per il riconoscimento delle detrazioni d’imposta per familiari a carico di soggetti non residenti in Italia e per familiari a carico di soggetti extracomunitari residenti in Italia;</li>
<li>documentazione relativa alle variazioni dei redditi dei terreni e dei fabbricati: acquisto, vendita, accatastamento, variazioni catastali, successione, donazione, concessione in locazione/affitto/ comodato, fabbricati destinati ad abitazione principale, fabbricati tenuti a disposizione, im­mobili vincolati di inte­res­se storico e/o artistico, fabbricati distrutti o inagibili a seguito di eventi sismici o altri eventi calamitosi, ecc.;</li>
<li>ricevute di pagamento dell’IMU relativa al 2012 e altra documentazione rilevante ai fini dalla determinazione dell’imposta dovuta per tale anno o per l’applicazione di cause di esenzione (se non gestita dallo Studio);</li>
</ul>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Responsabilità del committente e dell’appaltatore per i debiti fiscali &#8211; Nuova disciplina</title>
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		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 08:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>st.lanzetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavori subappalto]]></category>

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		<description><![CDATA[L’art. 13-ter del DL 22.6.2012 n. 83, convertito nella L. 7.8.2012 n. 134, ha ulteriormente mo­di­fi­ca­to la disciplina in materia di responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore in ambito fiscale, contenuta nell’art. 35 del DL 4.7.2006 n. 223 convertito nella L. 4.8.2006 n. 248. Per effetto della nuova disciplina, viene stabilito che l’appaltatore risponde in solido con il subap­pal­tatore ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L’art. 13-<i>ter</i> del DL 22.6.2012 n. 83, convertito nella L. 7.8.2012 n. 134, ha ulteriormente mo­di­fi­ca­to la disciplina in materia di <b>responsabilità solidale</b> tra committente, appaltatore e subappaltatore in <b>ambito fiscale</b>, contenuta nell’art. 35 del DL 4.7.2006 n. 223 convertito nella L. 4.8.2006 n. 248.</p>
<p>Per effetto della nuova disciplina, viene stabilito che l’<b>appaltatore</b> risponde in solido con il <b>subap­pal­tatore </b>del versamento all’Erario:</p>
<ul>
<li>delle <b>ritenute</b> fiscali sui redditi di <b>lavoro dipendente</b>;</li>
<li>dell’<b>IVA</b> dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rap­porto di subappalto.</li>
</ul>
<p> Sono inoltre previsti particolari obblighi e responsabilità in capo al <b>committente</b>.</p>
<p> <a href="http://www.studiolanzetti.it/wp-content/uploads/2013/04/CIRCOLARE-N.2_RESPONSABILITA_COMMITTENTE.pdf">CIRCOLARE N.2_RESPONSABILITA&#8217;_COMMITTENTE</a></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Legge di stabilità 2013 &#8211; Novità in materia di imposte dirette</title>
		<link>https://www.studiolanzetti.it/2013/04/legge-di-stabilita-2013-novita-in-materia-di-imposte-dirette/</link>
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		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 08:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>st.lanzetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legge stabilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webgear.it/lanzetti/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Le novità in materia di imposte dirette previste dalla L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità per il 2013) riguardano, in particolare: la deducibilità delle auto aziendali e dei professionisti; la riapertura della rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni; il riallineamento dei valori delle attività immateriali e delle partecipazioni; la rivalutazione dei redditi dominicali e ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le novità in materia di <b>imposte dirette</b> previste dalla L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità per il 2013) riguardano, in particolare:</p>
<ul>
<li>la deducibilità delle auto aziendali e dei professionisti;</li>
<li>la riapertura della rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni;</li>
<li>il riallineamento dei valori delle attività immateriali e delle partecipazioni;</li>
<li>la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari dei terreni;</li>
<li>la tassazione delle società agricole;</li>
<li>l’aumento delle detrazioni IRPEF per i figli a carico;</li>
<li>la proroga per il 2013 delle detrazioni per carichi di famiglia dei soggetti non residenti;</li>
<li>la proroga per il 2013 delle agevolazioni a favore dei lavoratori dipendenti “frontalieri”;</li>
<li>la tassazione delle polizze vita aziendali stipulate prima del 1996;</li>
<li>la detraibilità ai fini IRPEF/IRES delle erogazioni liberali al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.</li>
</ul>
<p> <a href="http://www.studiolanzetti.it/wp-content/uploads/2013/04/CIRCOLARE-N.-1-LEGGE-STABILITA-2013.pdf">CIRCOLARE N. 1 LEGGE STABILITA&#8217; 2013</a></p>
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