Legge di stabilità 2014 (L. 27.12.2013 n. 147) - Principali novità fiscali
1. Premessa
Con la L. 27.12.2013 n. 147 è stata emanata la “legge di stabilità per il 2014”, entrata in vigore l’1.1.2014.Prima ancora della relativa entrata in vigore, alcune disposizioni sono state modificate dal DL 30.12.2013 n. 151, entrato in vigore il 31.12.2013.
2 sintesi delle principali novità in materia fiscale: di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale, contenute nella legge di stabilità 2014.
ARGOMENTO |
SINTESI DELLE NOVITÀ |
Detrazioni IRPEF per redditi di lavoro dipendente e assimilati |
A decorrere dall’1.1.2014, vengono incrementate le detrazioni IRPEF spettanti ai titolari di:
Gli incrementi delle detrazioni spettano ai titolari di un reddito complessivo fino a 55.000,00 euro, in misura inversamente proporzionale all’aumentare del reddito, sulla base di apposite formule matematiche. Le nuove detrazioni devono essere applicate dai sostituti d’imposta che erogano redditi di lavoro dipendente o i previsti redditi assimilati, in sede di effettuazione delle ritenute. |
Detrazioni IRPEF per oneri |
Viene previsto il riordino, entro il 31.1.2014, delle detrazioni IRPEF del 19% per oneri, disciplinate dall’art. 15 co. 1 del TUIR e da altre norme ad esso riconducibili.Qualora entro tale termine non vengano adottati i provvedimenti di riordino, la misura della detrazione IRPEF è ridotta:
|
Detrazioni IRPEF per interventi di recupero edilizio |
Per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio, la detrazione IRPEF è pari al:
|
Detrazione IRPEF per acquisto di mobili ed elettrodomestici |
La detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con determinate caratteristiche), finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero edilizio, si applica alle spese sostenute fino al 31.12.2014. |
Detrazioni IRPEF/IRES per interventi di riqualificazione energetica |
Per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, spetta una detrazione IRPEF/IRES del:
Per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali, oppure per gli interventi che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione è stabilita nella misura del:
|