1 premessa
L’art. 38 del DPR 600/73 stabilisce che il reddito complessivo delle persone fisiche può essere determinato dall’Agenzia delle Entrate mediante il c.d. “redditometro”, che consiste in una quantificazione presuntiva del reddito fondata sull’assunto in base al quale l’entità delle spese sostenute nel corso dell’anno dal contribuente deve essere coerente con il reddito dichiarato.
L’art. 22 del DL 31.5.2010 n. 78, conv. L. 30.7.2010 n. 122, ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina del “redditometro”.
Con il DM 24.12.2012 sono state emanate le disposizioni attuative della nuova disciplina e l’Agenzia delle Entrate, con le circ. 31.7.2013 n. 24 e 11.3.2014 n. 6, ha fornito numerosi chiarimenti ufficiali sull’ambito applicativo del c.d. “nuovo redditometro”.
Si evidenzia che tale tipologia di accertamento:
- è possibile solo se tra il reddito dichiarato dal contribuente e quello accertato dall’Agenzia delle Entrate sussiste, anche per un solo anno, uno scostamento del 20%;
- opera solo a partire dai controlli sull’anno 2009, in quanto per le annualità precedenti trovano ancora applicazione i coefficienti presuntivi di reddito disciplinati dal DM 10.9.92 (c.d. “vecchio redditometro”).
2 procedimento
L’Agenzia delle Entrate non può, una volta esaminata la posizione fiscale del contribuente, procedere subito con la notifica dell’avviso di accertamento, ma deve, a pena di nullità del medesimo, instaurare un preventivo contraddittorio.
In virtù di ciò, non è automatico che dal controllo scaturisca l’accertamento, siccome il contribuente può, ancor prima di tale momento, dimostrare che l’entità del reddito dichiarato è coerente con le spese a vario titolo sostenute.
Se viene notificato l’accertamento, rimane impregiudicata la facoltà di proporre ricorso dinanzi alla Commissione tributaria, contestando in ogni modo la quantificazione reddituale presunta dall’Agenzia delle Entrate.
È importante rammentare che nell’accertamento vanno indicati i motivi per cui le deduzioni difensive del contribuente non sono state condivise dal funzionario.
Il contraddittorio verrà focalizzato:
- sui dati “certi” così come risultanti dalle banche dati, perciò, principalmente, sulle spese la cui esistenza non è messa in discussione;
- sulle spese presunte legate al mantenimento di beni nella disponibilità del contribuente;
- sull’eventuale “fitto figurativo”;
- sulla quota di incremento patrimoniale attribuibile nell’anno;
- sulla quota di risparmio formatasi nell’anno.